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Dal 9 maggio i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento all'estero - senza necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per posta oppure inviandole via fax o e-mail. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


La circolare del dipartimento Affari interni e territoriali n.9 del 27 aprile 2012 sulle modalità di applicazione della nuova normativa in materia di dichiarazioni anagrafiche, introdotta dall'articolo 5 (Cambio di residenza in tempo reale) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) fornisce precise indicazioni al riguardo. Questo in attesa del regolamento che dovrà armonizzare il regolamento anagrafico con le nuove disposizioni.

Le dichiarazioni anagrafiche potranno essere presentate direttamente allo sportello oppure inviate:

- via fax al numero 0746/675188 (unitamente a copia del documento d'identità del dichiarante);

- via posta elettronica certificata attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante ai seguenti indirizzi:

 

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- via e-mail semplice ai seguenti indirizzi: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. (unitamente a copia del documento d'identità del dichiarante).

Di seguito si riportano i facsimili dei modelli di dichiarazione nonchè gli allegati A e B, scaricabili per la compilazione ed il successivo inoltro:

Dichiarazione di residenza

Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero

- dichiarazione di residenza allegato A - documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea Allegato_A

- dichiarazione di residenza allegato B - documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea Allegato_B

Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell'interessato, occorre che il modulo residenza sia compilato nelle parti obbligatorie, relative alle generalità, e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento dello stesso.

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del suddetto decreto-legge disciplinano la fase succesiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce, inoltre, quanto già previsto dall'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 223/1898, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichairazioni rese agli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

L'Ufficiale d'anagrafe dovrà effettuare le registrazioni delle dichairazioni suddette nei due giorni lavorativi successivi fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorreranno dalla data di presentazione ed avrà 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità al soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea provenienti dall'estero, posto che in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del D.L. n. 5/2012 la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea di cui al D.Lgs. n. 286/1998, precede l'iscrizione anagrafica.